NORME DI REGOLAMENTAZIONE TRA TINTOLAVANDERIA E CLIENTE
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NORME DI REGOLAMENTAZIONE TRA TINTOLAVANDERIA E CLIENTE Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006
Art. 1
La tintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione, la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine di riconsegna.
Art. 2
La tintolavanderia è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta, ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente per iscritto al cliente, il quale deve, sempre per iscritto, accettare (art. 1176 C.C.) La tintolavanderia non risponde di eventuali danni provocati da vizi di confezione, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole, dei bottoni e fibbie, della gomma per articoli gommati e simili; ciò deve essere fatto presente per iscritto al cliente. La tintolavanderia non risponde di danneggiamento conseguente alle indicazioni errate, inesatte od ingannevoli relative alle denominazioni, alla composizione ed ai criteri di manutenzione riportate nell'etichetta dei prodotti tessili.
Art. 3
La tintolavanderia al momento della consegna dei capi da parte dei clienti o comunque in un qualsiasi momento prima della lavorazione, può rifiutarsi di effettuare il lavoro, qualora riscontri l'impossibilità di eseguirlo accuratamente.
Art. 4
Il prezzo della lavorazione normale è quello stabilito dalla tabella esposta al pubblico nell'esercizio. Per le lavorazioni particolari il prezzo sarà stabilito di volta in volta. Il cliente, qualora consegni un capo di particolare valore economico e/ o affettivo, deve segnalarlo all'atto della consegna al personale della tintolavanderia che provvederà ad evidenziarlo con particolari segnali; per tale servizio verrà richiesto un prezzo a parte di volta in volta.
Art. 5
La tintolavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di riconsegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all'art.1.
Art. 6
La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di riconsegna di cui all'art. 1, salvo casi di forza maggiore o specifiche pattuizioni tra le parti.
Art. 7
Il cliente deve tassativamente ritirare i capi entro i' termine massimo di 2 mesi da quello indicato per la riconsegna.
Art. 8
La tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia) per mese o frazione di mese dopo la scadenza del termine di cui all'art. 7.
Art. 9
La tintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per un periodo MASSIMO di 2 mesi dalla data prevista per la riconsegna. Sono esclusi i casi di custodia specificati nella ricevuta di cui all'art. 1.
Art. 10
Il cliente è tenuto a verificare i capi al momento del ritiro. Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalle lavanderie dovranno essere presentati all'atto del ritiro dei capi medesimi e comunque entro OTTO giorni lavorativi dalla riconsegna e sempre previa esibizione di documento di consegna con codice identificativo e scontrino fiscale. In caso di vizi occulti i reclami dovranno essere presentati entro 8 giorni dalla loro scoperta ai sensi dell'art. 2226 del c.c. e sempre previa esibizione di documento di consegna con codice identificativo e scontrino fiscale.
Art. 11
Se il capo non è reperibile al momento del ritiro da parte del cliente, esso non si considera smarrito prima del 45° giorno dal momento stesso.
Art. 12
RISARCIMENTO: I| cliente avrà diritto al risarcimento del danno (previa verifica della colpa della Tintolavanderia) a patto che abbia provveduto alla contestazione formale del danno entro otto giorni della sua scoperta e ricordando che l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna del bene (art. 2226 с.с.). Una volta accettata la responsabilità della lavanderia, si dovrà provvedere alla quantificazione del danno. A tal riguardo il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale al momento della consegna, tenuto conto della data di acquisto, dell' usura e della eventualità del suo riutilizzo, nonostante il danneggiamento. II valore di risarcimento verrà calcolato come segue:
valore originario 100% 1 anno 60% 2 anno 40% 3 anno 20% 4 anno 5% 5 anno 0%
SMARRIMENTO BOLLA DI CONSEGNA:
in caso di smarrimento da parte del cliente della bolla di consegna dei capi consegnati, si declina ogni responsabilità in relazione alla custodia dei capi e /o alla consegna a terzi. NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI FUORI DAI CASI SOPRA INDICATI poiché IL SERVIZO VIENE REGOLAMENTATO DALLE NORME SU ESPRESSAMENTE ILLUSTRATE.
LA DIREZIONE



